Catene da Neve

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Catene da Neve

Moto e catene da neve: l'abbiamo scampata

Pubblicata la direttiva del Ministero dei Trasporti che esenta le moto e i ciclomotori dall'obbligo di catene a bordo nei periodi invernali

Finalmente il problema dell'obbligo di catene è stato chiarito. Il Ministero dei Trasporti ha pubblicato una direttiva (Prot. 1580 del 16 gennaio 2013) per armonizzare i provvedimenti delle amministrazioni responsabili delle strade che esenta le moto dall'obbligo di avere le catene a bordo. D'ora in poi la segnaletica a norma per indicare le strade dove vige l'obbligo sarà solo questa D'ora in poi la segnaletica a norma per indicare le strade dove vige l'obbligo sarà solo questa

D'ora in poi gli enti proprietari delle vie di comunicazione non potranno più imporre l'obbligo degli pneumatici invernali o delle catene a bordo ai "ciclomotori a due ruote e ai motocicli". E il periodo di riferimento è fissato dal 15 novembre al 15 aprile per tutti, eccezion fatta per le strade che si snodano particolarmente in alta quota, dove le nevicate sono frequenti anche al di fuori di questo intervallo temporale.
Attenzione però al nuovo divieto, più esplicito: "nel periodo di vigenza dell'obbligo, i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto". Secondo la nostra interpretazione, questo divieto vale comunque solo sulle strade dove saranno in vigore le ordinanze che obbligano alle catene o agli pneumatici invernali. Non su tutta la rete stradale.
Ovviamente sarebbe stato meglio inserire la possibilità di circolare per coloro che si doteranno di catene specifiche omologate o di gomme termiche. Ma sulla materia c'è ancora molta confusione, ed è difficile capire quali dotazioni sono idonee per circolare con la neve e quali sono invece i rimedi artigianali. Insomma, probabilmente nel tempo si arriverà a una regolamentazione che prevederà anche l'omologazione di catene e la commercializzazione di nuovi pneumatici specifici per moto (sappiamo per certo che almeno un altro costruttore li avrebbe pronti).
Il decreto ribadisce anche che, in caso di neve, pure i
sindaci hanno il potere di imporre i medesimi divieti nell'ambito dei centri urbani da loro amministrati.
Fra gli allegati del provvedimento troviamo un facsimile dell'ordinanza, perché d'ora in poi tutte le amministrazioni dovranno emanare provvedimenti coerenti uno con l'altro ed evitare il disordine degli ultimi anni, con norme differenti da provincia a provincia. Anzi, per le ordinanze attualmente in vigore il Ministero invita a modificarle al più presto, in accordo con i contenuti della direttiva odierna.
L'allegato B contiene invece uno schema della segnaletica da utilizzare sulle strade dove sarà in vigore la prescrizione.

Ilsaggio
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il succo è :

Considerato che nelle stagioni invernali 2010/11 e 2011/12 sono stati attuati
da parte degli enti proprietari di strade provvedimenti in esecuzione dell’articolo 6,
comma 4, lettera e), del decreto legislativo n. 285/1992, che non sempre sono
risultati coordinati ed uniformi, di modo che si sono verificate situazioni di disagio
per gli utenti delle strade che si sono trovati a dover ottemperare ad obblighi diversi
a seconda dell’ambito territoriale attraversato;
Considerato che al fine di garantire migliori condizioni di sicurezza della
circolazione nei periodi invernali si rende necessario impartire istruzioni agli enti
proprietari e concessionari delle strade, agli Uffici territoriali di Governo ed ai
Sindaci dei comuni, finalizzate a regolamentare, in via generale, le modalità di
attuazione dei provvedimenti;...

Fuori dai centri abitati, lungo le strade frequentemente interessate da
precipitazioni nevose e fenomeni di pioggia ghiacciata (freezing rain) nel periodo
invernale, gli enti proprietari o concessionari di strade possono, ai sensi
dell’articolo 6, comma 4, lettera e), del decreto legislativo n. 285/1992, prescrivere
che i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, siano muniti di
pneumatici invernali ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla
marcia su neve e ghiaccio.
Ai fini della necessaria uniformità si dispone che il periodo interessato
dall’obbligo sia ricompreso tra il 15 novembre e il 15 aprile e che il provvedimento
sia redatto utilizzando come riferimento il modello in allegato A. Gli enti proprietari
o concessionari che avessero già adottato provvedimenti con un intervallo
temporale diverso sono invitati a rettificare la data del termine di fine periodo
secondo l’indicazione che precede.....

Nel periodo di vigenza dell’obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli,
possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni
nevosi in atto.
Se ne dovessero ricorrere le condizioni i comuni possono adottare gli stessi
provvedimenti anche all’interno dei centri abitati ai sensi dell’articolo 7, comma 1,
del decreto legislativo n. 285/1992.
Resta impregiudicata la possibilità per gli enti proprietari di strade di adottare
provvedimenti della stessa natura, con una estesa temporale diversa per strade o
tratti di esse in condizioni particolari quali ad esempio strade di montagna a quote
particolarmente alte....
...Si richiama l’attenzione anche sulla necessità di provvedere all’adozione dei
provvedimenti di revoca delle richiamate ordinanze con la necessaria tempestività,
ed in modo coordinato rispetto alle aree limitrofe, soprattutto quando riguardano
autostrade o altre arterie stradali interessate da importanti volumi di traffico.
I provvedimenti in situazioni di emergenza di cui sopra, quando riguardano i
centri abitati, appartengono alla competenza dei Sindaci, ai sensi dell’articolo 7,
comma 1, del decreto legislativo n. 285/1992.
Sebbene le esigenze di regolazione del traffico in ambito urbano rispondano
a logiche più complesse ed articolate, appare comunque auspicabile che i Sindaci,
nell’adozione dei predetti provvedimenti, tengano in opportuna considerazione i
provvedimenti adottati dai Prefetti e le indicazioni fornite da Viabilità Italia, o,
localmente, dal COV presso la Prefettura - UTG. Ciò allo scopo di evitare situazioni
di disarmonica regolazione del traffico che possono avere effetti negativi sulla
circolazione, soprattutto sulle arterie di grande comunicazione che attraversano i
centri abitati....

che credo voglia dare una scossa a tutti gli enti che hanno finora gestito AD MINCHIUM la viabilità.
Certamente però necessità un maggior controllo sulla guida di tutti. per mia esperienza personale , passo gran parte della giornata in auto ( mi tocca),che di imbecilli in
auto / moto / camion è pieno e in condizioni di pioggia neve ghiaccio ci sono dei giorni che rischio per colpa loro.

Pegaso80
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ma alla fine cosa è cambiato dalla vecchia normativa per quanto riguarda le auto? quando c'è l'indicazione stradale bisogna avere a bordo catene o pneumatici invernali, e poi le gomme M+S sono sempre equiparate a gomme invernali?

Pegaso80
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da una mia ricerca inoltre è emerso e correggetemi se ho interpretato male il protocollo (è ancora un protocollo?) che se un auto ha pneumatici marchiati M+S può circolare, mentre una moto montando coperture con la stessa sigla o chiodate o catene comunque non può uscire dal garage, inoltre se un motociclista esce di casa con il sole e sulla via del ritorno incontra una nevicata che fa? chiama un taxi e lascia la moto dov'è?