Le trappole dell’art 126 bis del Codice della Strada

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Le trappole dell’art 126 bis del Codice della Strada

Il sospetto fondato è che molte amministrazioni comunali abusino di questa norma per fare cassa ai danni degli utenti della strada. Vediamo quali potrebbero essere le soluzioni del problema

L’art 126 bis comma due recita testualmente che “Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell' articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1000”.

Questo articoletto è diventato uno strumento diabolico in mano a diversi Comuni che lo usano per sistemare i bilanci sempre più disastrati. E non si parla di milioni di euro, bensì – a giudicare dal numero di verbali elevati ogni anni dalle amministrazioni locali – di diversi miliardi. Una cifra paurosa.

polizia locale multe
Non informando correttamente automobilisti e motociclisti molti Comuni intascano cifre da capogiro con cui tentano di sistemare bilanci disastrati

Il problema scottante è già stato sollevato con forza da fonti autorevoli. In primis il nostro ingegnere Enrico De Vita, che ne ha parlato nel programma Articoli da Viaggio su Isoradio. Anche l’ASAPS (Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale) ritiene doveroso porre dei correttivi alla norma.

L’articolo che obbliga il cittadino ad auto denunziarsi

Per chi ha studiato Legge come il sottoscritto, l'onere della prova è un principio giuridico generale “sacro” e stabilisce che chi vuole dimostrare l'esistenza di un fatto ha l'obbligo di fornire le prove per l'esistenza del fatto stesso. L’art 126 bis del Codice della Strada si fa un baffo del nostro bel principio e determina la sanzione di 250 euro al proprietario del veicolo che non abbia fornito nei tempi prescritti il nominativo dell'autore dell'infrazione.

Ed è qui che il motociclista o l’automobilista cade nel tranello: non è infatti sufficiente pagare la multa indicando nome e cognome nel bollettino postale. Nossignori, è necessario anche che il proprietario del veicolo si autodenunci o che indichi in un modulo a parte il nome del conducente allegando la copia della patente. Altrimenti scatta inesorabile l’art 126 bis, che obbliga il cittadino a versare ulteriori 250 euro (nel frattempo divenuti oltre 280 a causa dell’indicizzazione ISTAT).
Quindi, ricapitolando, o il cittadino sa che deve autodenunciarsi (o indicare comunque il soggetto che ha compiuto l’infrazione nel modulo) o scatta la sanzione di oltre 280 euro.

“Facciamo nostro l’appello dell’ingegner De Vita: consideriamo sempre il proprietario come autore dell’infrazione che comporta la decurtazione dei punti. In questo modo la sanzione pecuniaria supplementare verrebbe meno”

Quali le soluzioni?

La prima versione della norma attribuiva la sanzione pecuniaria e la decurtazione dei punti al solo proprietario. Nulla da ribattere, se non che il Parlamento dovette risolvere il problema delle vetture intestate a enti giuridici: invece di fare una legge specifica per le società, impose l’obbligo dell’autodenuncia prevista dall'art 126 bis, sanzionando in modo esagerato chi in buona fede dimenticasse di indicare per tempo e nei modi previsti il nome del conducente.

La Corte di Cassazione ha ribadito che il compito di accertare le generalità di chi guida cade sulle Forze dell’Ordine. Ma il dettato è rimasto lettera morta nell'art 126 bis. Quale soluzione adottare quindi? Facciamo nostro l’appello dell’ingegner De Vita: consideriamo sempre il proprietario come autore dell’infrazione che comporta la decurtazione dei punti. In questo modo la sanzione pecuniaria supplementare verrebbe meno.

Se invece il proprietario persona fisica non è autore della violazione, avrà comunque la facoltà di difendersi, portando le prove di chi era alla guida (entro 60 giorni come accade ora). Se invece il veicolo è intestato a una società, questa ha l’obbligo di indicare chi era alla guida.

16/04/2013
Andrea Perfetti

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Last seen: 8 anni 6 mesi fa
Iscritto: 29/2/2012

[ Ed è qui che il motociclista o l’automobilista cade nel tranello: non è infatti sufficiente pagare la multa indicando nome e cognome nel bollettino postale. Nossignori, è necessario anche che il proprietario del veicolo si autodenunci o che indichi in un modulo a parte il nome del conducente allegando la copia della patente. Altrimenti scatta inesorabile l’art 126 bis, che obbliga il cittadino a versare ulteriori 250 euro (nel frattempo divenuti oltre 280 a causa dell’indicizzazione ISTAT).
Quindi, ricapitolando, o il cittadino sa che deve autodenunciarsi (o indicare comunque il soggetto che ha compiuto l’infrazione nel modulo) o scatta la sanzione di oltre 280 euro. ]

L'ho letto due volte ma non mi è chiara una cosa: Io proprietario del veicolo vengo fermato dlle forze dell'ordine. Sono io il conducente. Mi contestano un infrazione, quindi prendono i dati della mia patente e del libretto di circolazione ( intestato ovviamente a me che sono il proprietario). COn il bollettino vado alla posta e pago la multa. Cos'altro sono tenuto a fare? Che vuol dire il motociclista deve autodenunciarsi? In che modo?

Frankie-v
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Last seen: 8 anni 7 mesi fa
Iscritto: 6/11/2011

Ghostraider99 wrote: [ Ed è qui che il motociclista o l’automobilista cade nel tranello: non è infatti sufficiente pagare la multa indicando nome e cognome nel bollettino postale. Nossignori, è necessario anche che il proprietario del veicolo si autodenunci o che indichi in un modulo a parte il nome del conducente allegando la copia della patente. Altrimenti scatta inesorabile l’art 126 bis, che obbliga il cittadino a versare ulteriori 250 euro (nel frattempo divenuti oltre 280 a causa dell’indicizzazione ISTAT).
Quindi, ricapitolando, o il cittadino sa che deve autodenunciarsi (o indicare comunque il soggetto che ha compiuto l’infrazione nel modulo) o scatta la sanzione di oltre 280 euro. ]

L'ho letto due volte ma non mi è chiara una cosa: Io proprietario del veicolo vengo fermato dlle forze dell'ordine. Sono io il conducente. Mi contestano un infrazione, quindi prendono i dati della mia patente e del libretto di circolazione ( intestato ovviamente a me che sono il proprietario). COn il bollettino vado alla posta e pago la multa. Cos'altro sono tenuto a fare? Che vuol dire il motociclista deve autodenunciarsi? In che modo?

Attenzione! la norma si riferisce alle infrazioni notificate a domicilio e accertate tramite congegni fissi di controllo della velocitá (autovelox o similari tipo t-red al semaforo) non ai verbali di contestazione emessi da pubblico ufficiale in prima persona, per questo cè l'obbligo di autodenunzia del conducente all'atto dell'infrazione, (il mezzo puó essere intestato alla moglie ma la guida il marito) nel caso che esponi tu il verbale è univoco e la sanzione con la decurtazione dei punti patente deve essere obbligatoriamente definita sul verbale di contestazione. Chiaro?

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Last seen: 8 anni 6 mesi fa
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Ah ecco...non avevo capito che si parlava di infrazione non notificata al momento.Grazie Frankie. Si gruoss...

Everton
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Ghostraider99 wrote: Si gruoss...

E pure strunz! :lol:

Frankie-v
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Last seen: 8 anni 7 mesi fa
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@Ghostraider: non cè di chè è solo esperienza, nè ho pigliate di multe!
@Everton: cacati in mano e pigliati a schiaffi. HA HA HA HA :lol:

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Last seen: 8 anni 6 mesi fa
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Everton terrone maledetto...parla italiano. pota!

-UHC-
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Last seen: 10 anni 5 mesi fa
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boh...........pensate che a me oltre ad aver rischiato la triturazione della gamba sx e la schiena da sedia a rotelle......dopo esser stato travolto con piena ragione da un coglionazzo in macchina.........han pure fatto la multa......a me!
per imprudenza nell'essermi fatto investire in pieno

Everton
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Last seen: 5 anni 5 mesi fa
Iscritto: 19/9/2010

-UHC- wrote: boh...........pensate che a me oltre ad aver rischiato la triturazione della gamba sx e la schiena da sedia a rotelle......dopo esser stato travolto con piena ragione da un coglionazzo in macchina.........han pure fatto la multa......a me!
per imprudenza nell'essermi fatto investire in pieno

http://i34.tinypic.com/2zszcr8.jpg

Capitò anche a mio padre, mentre lui andava sulla sua corsia, strada principale, quindi avente diritto di precedenza sulle laterali, una tipa usciì all'improvviso e l'ha prese sulla parte destra della macchina. Ragione 100% come ogni persona si aspetterebbe, invece no! Doveva prevedere il pericolo e gli è stata staccata una multa piu la decurtazione di 5 punti e un % di colpa. Siamo davvero alla frutta ragazzi.

Frankie-v
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Last seen: 8 anni 7 mesi fa
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quando succedono ste cose sono meglio i carabinieri o la stradale che i vigili urbani che non capiscono niente e hanno la penna facile, per rimpilzare le casse del comune, e far piacere al sindaco, multerebbero pure la loro stessa nonna in carrozzella ferma sul marciapiede! CAINI BASTAZZI Pùùùù Pùùùù!

-UHC-
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Last seen: 10 anni 5 mesi fa
Iscritto: 17/10/2012

.........il vigile stesso ha detto di nn pagarla (equivarrebbe ad ammettere la presunta disattenzione) e far ricorso...........ma allora.....che c@@z me la fai a fare????

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